auto ferma senza assicurazione. Si può?

giangirm

OovoO
11 Ottobre 2004
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Roma
Auto
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E' possibile lasciare un po' di tempo (settimane/mesi) un' auto ferma, parcheggiata, senza la assicurazione RC ?
Se sì, è possibile solo in luoghi chiusi (box) o anche all' aperto ?
 
all'aperto, o luogo aperto al pubblico no (se sulla pubblica via senza assicurazione, c'è la sanzione)

al chiuso a rischio e pericolo del proprietario (esempio incendio)
 
secci":3d9tv902 ha detto:
all'aperto, o luogo aperto al pubblico no (se sulla pubblica via senza assicurazione, c'è la sanzione)

al chiuso a rischio e pericolo del proprietario (esempio incendio)
l'ultima frase mi preoccupa un pochino.
Quindi non potrei nemmeno lasciarla parcheggiata in uno spazio privato ma aperto al pubblico?!

Esistono assicurazioni che coprano un' auto ferma? Oppure quelle che si paga per circolare solo alcuni giorni all' anno? (anche se avevo sentito che non erano molto convenienti)
 
secci":1ypz0hhn ha detto:
all'aperto, o luogo aperto al pubblico no (se sulla pubblica via senza assicurazione, c'è la sanzione)

Magari :swear) :mad2)

Ho avuto la prova pratica che non è sempre così :boxe) :boxe) :wall)
 
Simo140cv":hwqw9hx4 ha detto:
secci":hwqw9hx4 ha detto:
all'aperto, o luogo aperto al pubblico no (se sulla pubblica via senza assicurazione, c'è la sanzione)
Ho avuto la prova pratica che non è sempre così :boxe) :boxe) :wall)
dai spiega meglio, non essere di poche parole... :hail)
C'è qualcosa sul sito dell' ACI o della polizia ?
 
giangirm":1sknvp3i ha detto:
Simo140cv":1sknvp3i ha detto:
secci":1sknvp3i ha detto:
all'aperto, o luogo aperto al pubblico no (se sulla pubblica via senza assicurazione, c'è la sanzione)
Ho avuto la prova pratica che non è sempre così :boxe) :boxe) :wall)
dai spiega meglio, non essere di poche parole... :hail)
C'è qualcosa sul sito dell' ACI o della polizia ?

Mah...penso di averne parlato in passato...
Cmq c'è un tipo (che mi sta un filo sulle balle x i suoi modi di fare e x il suo non-rispetto x tutti) che ha parcheggiato uno scassone di furgone da 2 anni su una stradina comunale adiacente a casa sua (e casa mia :evil: :evil: ) con l'assicurazione scaduta da diversi anni (ciò significa che ci ha girato senza x 1/2 anni tranquillamente x il centro di Torino :schok) ).

Su questa strada già c'è poco parcheggio, se ci lascia quello scassone lì ne rimane zero x chi abita in zona :evil: ....
Ho tel ai carabinieri....sono andati con una pattuglia, hanno fatto gli accertamenti....hanno visto che il tipo abita a 20 m dal furgone....e mi hanno detto (x telefono) che visto che il proprietario abita lì non possono fare nulla :schok) :schok) :schok) :schok) :confusbig) :help) :ignore) :boxe) :swear) :splat)

Adesso l'ha riportato (lo aveva spostato non so dove x alcuni mesi quando sulla strada c'erano dei lavori)....voglio provare anche con i vigili (che volevo chiamare a suo tempo e mea culpa non ho fatto :wall) x dimenticanza varie).

Mi sembra tutto così assurdo...
 
giangirm":3clgd61b ha detto:
E' possibile lasciare un po' di tempo (settimane/mesi) un' auto ferma, parcheggiata, senza la assicurazione RC ?
Se sì, è possibile solo in luoghi chiusi (box) o anche all' aperto ?


leggete qua:

ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA GARANZIA ASSICURATIVA
VEICOLI CIRCOLANTI SU AREE PRIVATE

Per il disposto dell'art. 2 del D.P.R. 24 novembre 1970 n. 973, recante il regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969 n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della R.C.A., le norme sull'assicurazione obbligatoria si estendono ai veicoli circolanti su aree private solo se aperte alla circolazione del pubblico, nelle quali cioè si può circolare anche se sotto specifiche condizioni o per determinate finalità. Non rientrano, pertanto, nel novero di tali aree le autofficine nelle quali l'accesso è consentito ai proprietari dei veicoli per riparazioni, nel cui interno non si svolge un traffico veicolare, ma solo un'attività di spostamento dei veicoli in dipendenza dei lavori.
(Cass. Civ., Sez. III, 9 febbraio 1998, n. 1321)


Anche alla luce di quanto scritto sopra, secondo me l'unico modo di tenere un veicolo non assicurato è quello di tenerlo in un area privata tipo box o cortile (ma non accessibile al pubblico, tipo una via privata)

Bisogna tener conto che se ad esempio uno parcheggia su una via pubblica o anche privata in discesa la macchina senza assicurazione e questa si metta in movimento da sola (tipo rottura freni, disinnesto marcia ecc) ... chi paga i danni ?

Peggio se ti rubano la macchina senza assicurazione e poi fanno un incidente.... solo casini su casini da gestire.... ne vale la pena ?

leggete anche qua se avete voglia:

RISPONDE IL PROPRIETARIO SE L'AUTO IN DEPOSITO PROVOCA INCIDENTI

Una sentenza della III Sezione Civile della Corte di Cassazione, la numero 10027 del 1 agosto, ha stabilito che il proprietario di un mezzo è responsabile, in caso di incidente, se chi lo aveva in deposito provoca un incidente. L'oggetto della decisione ruota intorno all'interpretazione dell'art. 2054 del codice civile che, in caso di incidente stradale, attribuisce la responsabilità per i danni non solo al guidatore, ma anche al proprietario del veicolo, salvo che provi che la circolazione è avvenuta contro la sua volontà. Non è sufficiente quindi dimostrare che la circolazione del veicolo sia avvenuta senza il consenso del proprietario, ma addirittura deve essere avvenuta contro la sua volontà. Ci deve essere stato - e va conseguentemente provato - un concreto ed idoneo comportamento diretto non solo a vietare ma anche ad impedire la circolazione del mezzo attraverso l'adozione di cautele tali che assicurino il rispetto della volontà espressa appunto dal proprietario non possa risultare superata (cfr., Cass. 12 aprile 1990, n. 3138). Il punto è proprio questo: nel momento dell'affidamento ad un'officina o ad un'autorimessa, il divieto dell'uso del veicolo da parte di terzi non basta (Cass. 3 dicembre 1998, n. 12255), e non è nemmeno sufficiente il semplice avviso al custode di non consegnare ad altri le chiavi del mezzo (Cass. 17 ottobre 1994, n. 8461). Né cambia nulla il semplice fatto che il proprietario abbia concesso in veicolo stesso "in deposito" a un terzo. Anche in questo caso, infatti, trova applicazione la regola generale secondo cui per escludere la propria responsabilità il depositante - proprietario del veicolo - deve dare la prova che la circolazione sia avvenuta contro la sua volontà. Il giudice valuterà in concreto se vi sia stato un idoneo comportamento ostativo, specificatamente inteso a vietare la circolazione, attraverso atti o fatti che rivelino la diligenza e le cautele usate per impedire la circolazione del veicolo (cfr., al riguardo - del resto - Cass. 27 ottobre 1998, n. 10698, nonché Cass. 9 dicembre 1992, n. 12015 che, con riferimento a sinistri stradali causati da veicoli condotti in leasing e verificatisi anteriormente all'entrata in vigore del nuovo codice della strada, hanno ritenuto la responsabilità del proprietario del veicolo, ancorché questo non fosse nella sua disponibilità).
 
giangirm":2v9ryqey ha detto:
E' possibile lasciare un po' di tempo (settimane/mesi) un' auto ferma, parcheggiata, senza la assicurazione RC ?
Se sì, è possibile solo in luoghi chiusi (box) o anche all' aperto ?

Si certo che puoi, io ho un suzukino ex gara che assicuro autocarro 6 mesi all'anno., lo tiro fuori per l'inverno e divertirmici un pò, abito in una zona ove se viene un fiocco di neve sarei bloccato in casa :\

Solo che senza RCA devi tenerla al chiuso in un'area privata, non necessariamente la tua cmq...poi va beh se ti guardi intorno in parcheggi un po imboscati capirai che i vigili hanno altro da fare (Questa la motivazione di solito) che controllare le auto in sosta ...... ma questo a tuo rischio e pericolo.

resta cmq inteso che il bollo essendo tassa di possesso lo paghi lo stesso.
 
Puoi anche non assicurarle, basta che sia in un luogo privato e che tu abbia pagato il bollo!

Io ad esempio in cascina ho un paio di macchine per le quali pago solo il bollo perchè tanto se le uso lo faccio in casa mia :nod)
 
carlo688":3gg3l0w6 ha detto:
giangirm":3gg3l0w6 ha detto:
E' possibile lasciare un po' di tempo (settimane/mesi) un' auto ferma, parcheggiata, senza la assicurazione RC ?
Se sì, è possibile solo in luoghi chiusi (box) o anche all' aperto ?


leggete qua:

ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA GARANZIA ASSICURATIVA
VEICOLI CIRCOLANTI SU AREE PRIVATE

Per il disposto dell'art. 2 del D.P.R. 24 novembre 1970 n. 973, recante il regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969 n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della R.C.A., le norme sull'assicurazione obbligatoria si estendono ai veicoli circolanti su aree private solo se aperte alla circolazione del pubblico, nelle quali cioè si può circolare anche se sotto specifiche condizioni o per determinate finalità. Non rientrano, pertanto, nel novero di tali aree le autofficine nelle quali l'accesso è consentito ai proprietari dei veicoli per riparazioni, nel cui interno non si svolge un traffico veicolare, ma solo un'attività di spostamento dei veicoli in dipendenza dei lavori.
(Cass. Civ., Sez. III, 9 febbraio 1998, n. 1321)


Anche alla luce di quanto scritto sopra, secondo me l'unico modo di tenere un veicolo non assicurato è quello di tenerlo in un area privata tipo box o cortile (ma non accessibile al pubblico, tipo una via privata)

Bisogna tener conto che se ad esempio uno parcheggia su una via pubblica o anche privata in discesa la macchina senza assicurazione e questa si metta in movimento da sola (tipo rottura freni, disinnesto marcia ecc) ... chi paga i danni ?

Peggio se ti rubano la macchina senza assicurazione e poi fanno un incidente.... solo casini su casini da gestire.... ne vale la pena ?

leggete anche qua se avete voglia:

RISPONDE IL PROPRIETARIO SE L'AUTO IN DEPOSITO PROVOCA INCIDENTI

Una sentenza della III Sezione Civile della Corte di Cassazione, la numero 10027 del 1 agosto, ha stabilito che il proprietario di un mezzo è responsabile, in caso di incidente, se chi lo aveva in deposito provoca un incidente. L'oggetto della decisione ruota intorno all'interpretazione dell'art. 2054 del codice civile che, in caso di incidente stradale, attribuisce la responsabilità per i danni non solo al guidatore, ma anche al proprietario del veicolo, salvo che provi che la circolazione è avvenuta contro la sua volontà. Non è sufficiente quindi dimostrare che la circolazione del veicolo sia avvenuta senza il consenso del proprietario, ma addirittura deve essere avvenuta contro la sua volontà. Ci deve essere stato - e va conseguentemente provato - un concreto ed idoneo comportamento diretto non solo a vietare ma anche ad impedire la circolazione del mezzo attraverso l'adozione di cautele tali che assicurino il rispetto della volontà espressa appunto dal proprietario non possa risultare superata (cfr., Cass. 12 aprile 1990, n. 3138). Il punto è proprio questo: nel momento dell'affidamento ad un'officina o ad un'autorimessa, il divieto dell'uso del veicolo da parte di terzi non basta (Cass. 3 dicembre 1998, n. 12255), e non è nemmeno sufficiente il semplice avviso al custode di non consegnare ad altri le chiavi del mezzo (Cass. 17 ottobre 1994, n. 8461). Né cambia nulla il semplice fatto che il proprietario abbia concesso in veicolo stesso "in deposito" a un terzo. Anche in questo caso, infatti, trova applicazione la regola generale secondo cui per escludere la propria responsabilità il depositante - proprietario del veicolo - deve dare la prova che la circolazione sia avvenuta contro la sua volontà. Il giudice valuterà in concreto se vi sia stato un idoneo comportamento ostativo, specificatamente inteso a vietare la circolazione, attraverso atti o fatti che rivelino la diligenza e le cautele usate per impedire la circolazione del veicolo (cfr., al riguardo - del resto - Cass. 27 ottobre 1998, n. 10698, nonché Cass. 9 dicembre 1992, n. 12015 che, con riferimento a sinistri stradali causati da veicoli condotti in leasing e verificatisi anteriormente all'entrata in vigore del nuovo codice della strada, hanno ritenuto la responsabilità del proprietario del veicolo, ancorché questo non fosse nella sua disponibilità).


alt un momento:
Se lascio l'auto in officina e poi questa provoca un incidente, credo che ne risponda chi era alla guida del veicolo (responsabilità diretta) e la stessa officina ne risponde al proprietario perchè deve riconsegnare la cosa nelle stesse condizioni in cui è stata lasciata al momentod ella custodia.
Qui si andrebe a dibattere su un sacco di norme in contrasto una con l'altra proprio perchè sono ormai vetuste ed andrebbero aggiornate.

Tornando ot, l'auto non assicurata, lasciata su pubblica via non si può lasciare e chiunque può chiederne la rimozione alle forze dell'ordine (azz!! non ricordo + il n° della norma che lo esprime...)!!
Su area privata invece si e ne risponde sempre il proprietario.

Nel caso espresso da Simo, credo che non siano state adottare le regole basilari del comportamento civile e siano state disiluse norme del codice penale.
Anche perchè vige l'obbligo di assicurazione per tutti i veicoli circolanti, esclusi quelli destinati ad uso privato su arree private e recintate. Ne consegue quindi che il tipo, oltre ad essere un grande maleducato, ha trovato f.O. non molto informate sull'argomento.
Non fa testo che io abiti a 10 mt di distanza dal mezzo o a 10 km. Se è sprovvisto del contrassegno di assicurazione o questa sia scaduta il veicolo in strada non può stare.
 
altra domanda quasi pertinente:
se lascio l' auto ferma senza assicurazione, quando la riassicuro posso aprire tranquillamente un' assic. nuova, giusto? non mi serve l' attestato di rischio ?
 
Dipende dall'assicurazione.
L'attestato di rischio è utile per provare in quale classe di merito si trovava l'assicurato.
 
giangirm":3w01cfbz ha detto:
altra domanda quasi pertinente:
se lascio l' auto ferma senza assicurazione, quando la riassicuro posso aprire tranquillamente un' assic. nuova, giusto? non mi serve l' attestato di rischio ?

ATTENZIONE : se lasci il veicolo scoperto dall' RCA e provi a riassicurare lo stesso mezzo dopo 12 mesi (o 6 a secondo della compagnia) , la classe d'ingresso diventa non la 14° come si crede, ma la 18° :?: ..

Provato sulla mia pelle, ocio :OK)
 
Paolo17":21pdujh6 ha detto:
giangirm":21pdujh6 ha detto:
altra domanda quasi pertinente:
se lascio l' auto ferma senza assicurazione, quando la riassicuro posso aprire tranquillamente un' assic. nuova, giusto? non mi serve l' attestato di rischio ?

ATTENZIONE : se lasci il veicolo scoperto dall' RCA e provi a riassicurare lo stesso mezzo dopo 12 mesi (o 6 a secondo della compagnia) , la classe d'ingresso diventa non la 14° come si crede, ma la 18° :?: ..

Provato sulla mia pelle, ocio :OK)
già mi ero dimenticato... :eek:o)
nel caso comunque la disattiverei per meno di 6 mesi.
 
Io a Marzo ho sospeso la mia perchè causa incidente in moto nn potevo guidare.
La sospensione della polizza rc (per tutte le compagnie) è valida se viene effettuata continuatamente per un periodo minimo di 3 mesi e un periodo massimo di 12 mesi.
Se si "ferma" per 2 mesi e mezzo, all'assicurato non cambia nulla, ha solo perso l'occasione di utilizzare l'auto. Se attende invece la roattivazione oltyre il 12° mese, al ripristino perde tutte le garanzie della classe di appartenenza e di norma parte un nuovo contratto.
La sospensione, (come nel mio caso di 3 mesi e mezzo), fa slittare in avanti i termini del contratto e la nuova scadenza naturale dello stesso sarà protratta nel tempo per 3 mesi e mezzo.
 
nel mio caso però non è una sospensione, scade fra pochi giorni e non ho intenzione di rinnovarla per un po'...
 
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