giangirm":3gg3l0w6 ha detto:
E' possibile lasciare un po' di tempo (settimane/mesi) un' auto ferma, parcheggiata, senza la assicurazione RC ?
Se sì, è possibile solo in luoghi chiusi (box) o anche all' aperto ?
leggete qua:
ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA GARANZIA ASSICURATIVA
VEICOLI CIRCOLANTI SU AREE PRIVATE
Per il disposto dell'art. 2 del D.P.R. 24 novembre 1970 n. 973, recante il regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969 n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della R.C.A., le norme sull'assicurazione obbligatoria si estendono ai veicoli circolanti su aree private solo se aperte alla circolazione del pubblico, nelle quali cioè si può circolare anche se sotto specifiche condizioni o per determinate finalità. Non rientrano, pertanto, nel novero di tali aree le autofficine nelle quali l'accesso è consentito ai proprietari dei veicoli per riparazioni, nel cui interno non si svolge un traffico veicolare, ma solo un'attività di spostamento dei veicoli in dipendenza dei lavori.
(Cass. Civ., Sez. III, 9 febbraio 1998, n. 1321)
Anche alla luce di quanto scritto sopra, secondo me l'unico modo di tenere un veicolo non assicurato è quello di tenerlo in un area privata tipo box o cortile (ma non accessibile al pubblico, tipo una via privata)
Bisogna tener conto che se ad esempio uno parcheggia su una via pubblica o anche privata in discesa la macchina senza assicurazione e questa si metta in movimento da sola (tipo rottura freni, disinnesto marcia ecc) ... chi paga i danni ?
Peggio se ti rubano la macchina senza assicurazione e poi fanno un incidente.... solo casini su casini da gestire.... ne vale la pena ?
leggete anche qua se avete voglia:
RISPONDE IL PROPRIETARIO SE L'AUTO IN DEPOSITO PROVOCA INCIDENTI
Una sentenza della III Sezione Civile della Corte di Cassazione, la numero 10027 del 1 agosto, ha stabilito che il proprietario di un mezzo è responsabile, in caso di incidente, se chi lo aveva in deposito provoca un incidente. L'oggetto della decisione ruota intorno all'interpretazione dell'art. 2054 del codice civile che, in caso di incidente stradale, attribuisce la responsabilità per i danni non solo al guidatore, ma anche al proprietario del veicolo, salvo che provi che la circolazione è avvenuta contro la sua volontà. Non è sufficiente quindi dimostrare che la circolazione del veicolo sia avvenuta senza il consenso del proprietario, ma addirittura deve essere avvenuta contro la sua volontà. Ci deve essere stato - e va conseguentemente provato - un concreto ed idoneo comportamento diretto non solo a vietare ma anche ad impedire la circolazione del mezzo attraverso l'adozione di cautele tali che assicurino il rispetto della volontà espressa appunto dal proprietario non possa risultare superata (cfr., Cass. 12 aprile 1990, n. 3138). Il punto è proprio questo: nel momento dell'affidamento ad un'officina o ad un'autorimessa, il divieto dell'uso del veicolo da parte di terzi non basta (Cass. 3 dicembre 1998, n. 12255), e non è nemmeno sufficiente il semplice avviso al custode di non consegnare ad altri le chiavi del mezzo (Cass. 17 ottobre 1994, n. 8461). Né cambia nulla il semplice fatto che il proprietario abbia concesso in veicolo stesso "in deposito" a un terzo. Anche in questo caso, infatti, trova applicazione la regola generale secondo cui per escludere la propria responsabilità il depositante - proprietario del veicolo - deve dare la prova che la circolazione sia avvenuta contro la sua volontà. Il giudice valuterà in concreto se vi sia stato un idoneo comportamento ostativo, specificatamente inteso a vietare la circolazione, attraverso atti o fatti che rivelino la diligenza e le cautele usate per impedire la circolazione del veicolo (cfr., al riguardo - del resto - Cass. 27 ottobre 1998, n. 10698, nonché Cass. 9 dicembre 1992, n. 12015 che, con riferimento a sinistri stradali causati da veicoli condotti in leasing e verificatisi anteriormente all'entrata in vigore del nuovo codice della strada, hanno ritenuto la responsabilità del proprietario del veicolo, ancorché questo non fosse nella sua disponibilità).